Versare la tassa sui rifiuti (TARI)

Descrizione

Versare la tassa sui rifiuti (TARI)

TARI è l'acronimo di "Tassa Rifiuti", è la tassa comunale sui rifiuti destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

In Comune di Borgo San Dalmazzo …

Attraverso la pagina dedicata è possibile visualizzare il Portale Tributi Online, servizio online per la visualizzazione dei dati del contribuente, calcolo e compilazione del modello F24 attivo per la TARI.

Approfondimenti

Il pagamento deve essere corrisposto da chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.):

  • locali (quindi tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati)
  • aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (ad esempio aree scoperte di utenze non domestiche che utilizzano queste zone come “accessorie” all'attività svolta come quelle utilizzate per il deposito delle merci).

Sono invece escluse:

  • le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi
  • le aree comuni condominiali descritte nel Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 1117, Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

La tassa sui rifiuti la paga chi occupa l'immobile indipendentemente se proprietario o inquilino in affitto.

Se l'immobile è utilizzato per periodi minori o uguali a sei mesi, per questo periodo l'imposta è dovuta per intero solo dal proprietario.

L'unità di misura su cui applicare la tariffa è la superficie calpestabile, cioè i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature. Per le utenze domestiche la tariffa viene calcolata in base alla superficie calpestabile dell’alloggio e al numero di occupanti.

Le tariffe si determina secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158 e sono suddivise in due grandi categorie: 

  • utenze domestiche (superfici adibite a civile abitazione e pertinenze)
  • utenze non domestiche (attività commerciali e artigianali, industriali, professionali).

A sua volta ogni categoria è assoggettata alla tassazione in virtù di una tariffa, suddivisa in due parti: 

  • la quota fissa (che finanzia la parte di costi fissi del servizio di igiene urbana), calcolata sulla base del coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla metratura dell’immobile (per le utenze domestiche) ed alla tipologia di attività per unità di superficie (per le utenze non domestiche)
  • la quota variabile (che finanzia la parte dei costi variabili del servizio di igiene urbana come le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, riciclo e smaltimento), calcolata sulla base del coefficiente relativo alla produzione media presuntiva (per le utenze non domestiche) ed alla quota prevista sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare (per le utenze domestiche) (Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158, all. 1).

Eventuali maggiorazioni, riduzioni o esenzioni sono stabilite dal Regolamento comunale.

Calcolare la TARI per una utenza domestica

Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la parte fissa unitaria, e poi si aggiunge la parte variabile, stabilita in base al numero dei componenti del nucleo familiare e presenti nell'immobile oggetto del tributo.

Calcolare la TARI per una utenza non domestica

Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la parte fissa unitaria della categoria di appartenenza (classificazione in base alle categorie merceologiche definite dal Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158); al risultato si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la parte variabile della categoria di appartenenza. A tale somma occorre aggiungere un ulteriore 5% a comprendere il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 19).

Le tempistiche di dettaglio relative al versamento del tributo sono stabilite dal Regolamento comunale.

Ai sensi del Regolamento comunale 22/12/2021, n. 43, art. 31 e 32, la dichiarazione Tari deve essere presentata secondo le seguenti regole: 

utenze domestiche:

  • in caso di nuova utenza:
    • soggetti residenti: l’obbligo di dichiarazione per le utenze domestiche è assolto con l’iscrizione presso l’ufficio anagrafe comunale
    • soggetti non residenti: dichiarazione da parte del nuovo occupante da effettuarsi entro i termini e con le modalità di cui al Regolamento comunale 22/12/2021, n. 43, art. 32.
  • in caso di cessazione di utenza:
    • obbligo di dichiarazione di cessazione da effettuarsi entro i termini e con le modalità di cui al Regolamento comunale 22/12/2021, n. 43, art. 32 fatta salva la possibilità per il servizio tributi di provvedervi d’ufficio qualora gli elementi in possesso lo consentano.

utenze non domestiche:

  • per le utenze non domestiche che rientrano nella gestione tramite portale digitale come previsto dal Decreto Presidente della Repubblica 07/09/2010, n.160, l’obbligo di dichiarazione è assolto mediante l’invio telematico dell’istanza al SUAP che la inoltra all’ufficio tributi per l’endoprocedimento di competenza
  • per le utenze non domestiche che non rientrano nella gestione tramite portale digitale come previsto dal Decreto Presidente della Repubblica 07/09/2010, n.160, obbligo di dichiarazione da parte dell’occupante da effettuarsi entro i termini e con le modalità di cui al Regolamento comunale 22/12/2021, n. 43, art. 32. I soggetti passivi del tributo devono in ogni caso dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:
    • la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni esenzioni o riduzioni
    • il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, esenzioni o riduzioni
    • le variazioni di superficie a seguito di diversa destinazione d’uso dei locali qualora la pratica non sia legata a variazione anagrafica o istanza SUAP
    • la cessazione del presupposto d’imposizione in tutti i casi in cui gli elementi in possesso dell’ufficio tributi non ne consentano la variazione d’ufficio. I soggetti residenti, titolari di utenze domestiche, non sono tenuti a dichiarare il numero dei componenti della famiglia anagrafica e la relativa variazione
  • la dichiarazione deve essere presentata:
    • per le utenze domestiche, nei casi in cui è previsto l’obbligo di dichiarazione: dall’intestatario della scheda di famiglia o da uno dei conviventi nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo
    • per le utenze non domestiche, in tutti i casi che non rientrano nella gestione SUAP, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge
    • per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi Comuni
  • se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi dal fatto che ne determina l’obbligo e comunque, in caso di nuova iscrizione, non oltre il 30 Giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario, la dichiarazione va presentata entro il termine previsto. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.

La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche nei casi in cui ne è previsto l’obbligo, deve contenere:

  • i dati identificativi del dichiarante e il numero dei soggetti occupanti
  • l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati catastali dei locali e delle aree
  • la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree
  • la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione
  • la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esenzioni.

La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche nei casi in cui ne è previsto l’obbligo, deve contenere:

  • i dati identificativi del soggetto passivo
  • i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile
  • l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e i dati catastali dei locali e delle aree
  • la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione
  • la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La dichiarazione, nei casi in cui ne è previsto l’obbligo, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali, o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica, il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dal versamento della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 238, com. 10).

La scelta delle utenze non domestiche deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Solo per l’anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio, con effetto dal 1° gennaio 2022.

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